Decreto 218/2006 Regolamento per i minori di quattordici anni in TV. Il Decreto
disciplina l'impiego dei minori di quattordici anni nei programmi
televisivi.
Legge 20 marzo 2003, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei
diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996. La Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di
18 anni. Ha l'obiettivo di promuovere, nell'interesse superiore dei
minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne
l'esercizio.
I procedimenti che interessano i minori dinanzi l'autorità giudiziaria
sono quelli in materia di famiglia ed in particolare quelli relativi
all'esercizio delle responsabilità genitoriali.
Il minore ha diritto quindi di essere informato e di esprimere la propria
opinione nei procedimenti che lo riguardano, ha diritto di richiedere la
designazione di un rappresentante speciale.
Legge 11 marzo 2002, n. 46 Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione
dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei
bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante
bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New
York il 6 settembre 2000 Il Protocollo opzionale nasce dall'esigenza degli Stati Parte di
contrastare i gravi fenomeni che vengono espressamente vietati dall'art.
1: vendita e prostituzione di bambini e pornografia con bambini.
Il Protocollo impone agli Stati Parte di vigilare affinché le norme in
esso contenute siano pienamente recepite dal diritto penale di ciascun
Paese, in modo tale da perseguire con adeguate fattispecie di reato e
relative sanzioni, quanti commettono atti collegati a transazioni o
vendita di bambini, ad istigazione e/o sfruttamento della prostituzione e
inerenti alla produzione, vendita e detenzione di materiale pornografico
relativo a minori.
Tra i reati contemplati dal protocollo vi è quello della sottoposizione
del minore a lavoro forzato (vedi legge n. 148 del 25 maggio 2000).
Legge 4 aprile 2001, n. 154 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari Questa legge tutela il minore da qualsiasi forma di violenza
familiare. Elemento di rilievo è la possibilità che viene data al giudice
di disporre l'allontanamento dell'imputato di violenze nelle relazioni
familiari di lasciare immediatamente la casa familiare e di prescrivere il
non avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima
Legge 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonchè al titolo VIII del
libro primo del codice civile
Legge 25 maggio 2000, n. 148 Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla
proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e alla azione
immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190
sullo stesso argomento adottate alla Conferenza generale
dell'Organizzazione Generale del lavoro durante la sua ottantesima
sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999. Per forme peggiori di lavoro minorile la Convenzione n. 182 include:
- tutte le forme di schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori,
compreso il reclutamento nei conflitti armati;
- l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di prostituzione,
di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
- l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività
illecite quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico
di stupefacenti;
- qualsiasi altro tipo di lavoro che, per la sua natura rischi di
compromettere la salute, la sicurezza e la moralità del minore.
D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri,
a norma dell'art. 33, commi 2 e 2bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286
Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 Disposizioni correttive al testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40
Legge 31 dicembre 1998, n. 476 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela di minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29
maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di
adozione di minori stranieri Per quanto riguarda le adozioni, la Convenzione sui diritti del
fanciullo riconosce che, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della
sua personalità il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un
clima di felicità, di amore e di comprensione. La Convenzione stabilisce
che il minore temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente
familiare ha diritto ad una protezione sostitutiva che può anche
concretizzarsi per mezzo di una sistemazione in una famiglia o
dell'adozione. Nell'adozione, nazionale od internazionale, deve essere
sempre tutelato il superiore interesse del minore.
Il nostro Paese, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione,
tutela il minore che rimane privo della sua famiglia originaria,
decretandone il diritto ad una nuova famiglia. Le leggi summenzionate
hanno il fine di proteggere il minore in stato di abbandono od in
difficoltà.
Legge 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
schiavitù. La normativa penale volta alla prevenzione e repressione di ogni forma
di abuso sessuale è stata di recente completamente riformata dalla legge
n. 66/96 e dalla legge n. 269/98.
Il corpus normativo introdotto dalle due leggi citate mira ad una tutela e
protezione della vittima. La principale innovazione introdotta dalla legge
n. 66/96 riguarda il mutamento della oggettività giuridica dei reati di
abuso sessuale. Il codice Rocco li aveva relegati nella categoria dei
reati contro la moralità pubblica e il buon costume, essi ora hanno
assunto dignità di reati contro la persona, di conseguenza, la libertà
sessuale costituisce un corollario insopprimibile di quella individuale.
Inoltre, sono stati unificati in un unico reato, quello della violenza
sessuale, i reati di violenza carnale e gli atti di libidine violenti,
evidenziando come in entrambi i comportamenti siano eguali il disvalore
sociale e il grado di offensività del bene giuridico tutelato.
L'art. 11 che introduce l'art. 609 decies riguarda più da vicino il
sistema della giustizia minorile. Infatti il comma 3 stabilisce che in
ogni caso al minorenne venga assicurata l'assistenza dei servizi minorili
del Dipartimento della Giustizia Minorile ed il comma 4 dispone che
l'autorità giudiziaria si avvalga in ogni stato e grado del procedimento
dei servizi della Giustizia Minorile.
La legge 269/98 ha permesso all'Italia di allinearsi all'orientamento
internazionale in materia di perseguibilità penale per il reato di
pornografia minorile, nonché di perseguibilità penale extraterritoriale
per i reati di violenza e sfruttamento sessuale dei minori.
Pur riconoscendo la rilevanza dei contributi contenuti nella legge 66/96
corre l'obbligo di sottolineare che nel nostro ordinamento soltanto con la
legge n. 269/98 ci si è posti lo specifico obiettivo di tutelare i
fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a
salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico e morale.
Legge 23 dicembre 1997, n. 451 Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia La legge permette al nostro Paese di adempiere a quanto disposto dalla
legge n. 176/1991, poiché a tale Commissione sono attribuiti compiti di
indirizzo e controllo sulla corretta attuazione degli accordi
internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo
dei soggetti in età evolutiva.
La Commissione chiede informazioni, dati, e documenti sui risultati delle
attività svolte in materia dalle pubbliche amministrazioni e da altri
organismi e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti, e
sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente alla
normativa dell'Unione europea ed alla Convenzione dei diritti del
fanciullo.
Legge 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza Questa legge è molto importante poiché istituisce il Fondo nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di
interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la
realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e
l'adolescenza.
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 Tutela delle persone fisiche e gli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali Questa legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale. Il "Codice Deontologico relativo al
trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica"
del 3 agosto 1998 e previsto dal comma 2 dell'art. 25 della legge in
oggetto,vieta la pubblicazione dei nomi e delle immagini dei minori
coinvolti in fatti di cronaca, nonché la rivelazione di particolari in
grado di condurre alla loro identificazione.
La tutela della privacy dei minori è garantita dalla "Carta di Treviso"
del 5 ottobre 1990 la quale stabilisce che, nel caso di minorenni, il
diritto alla riservatezza debba essere considerato sempre come primario
rispetto al diritto di cronaca.
La "Carta dei doveri del giornalista" dell'8 luglio 1993, nel rispetto dei
principi della suddetta Carta, nonché di quelli contenuti nella
convenzione ONU del 1989, impone al giornalista di non pubblicare il nome
o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori
coinvolti in casi di cronaca e di evitare possibili strumentalizzazioni da
parte degli adulti e di valutare se la diffusione della notizia giovi
all'interesse del minore.
Decreto Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni Si basa su principi importanti tra i quali quello della "minima
offensività del processo" e della "destigmatizzazione".
Si ispira ad alcuni specifici principi strettamente connessi alla
cosiddetta "finalizzazione educativa" (il processo non deve interferire
sulla continuità educativa) e alla cosiddetta "attitudine
responsabilizzante" del processo stesso, volta a promuovere nel minore lo
sviluppo di competenze autoregolative ancorate a principi socialmente
condivisi.
L'intervento penale costituisce un momento altamente strutturato (in
relazione ai vincoli, alle prescrizioni, agli obblighi che esso comporta)
che svolge una funzione strutturante per la prospettiva di vita del
minore, e quindi in questo senso preventiva, in quanto fornisce alcune
coordinate attorno alle quali egli può costruirsi un diverso percorso
evolutivo.
Questo nuovo modo di intendere una possibile finalità delle sanzioni, che
è proprio del D.P.R. 448/88, è frutto dell'attuale concezione della
personalità del minore che non viene più vista come un insieme statico di
caratteristiche psicologiche, ma come elemento in grado di rapportarsi ad
un insieme complesso di condizioni.