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Le leggi a tutela dei diritti dei minori

Le leggi a tutela dei diritti dei minori

 

  • Decreto 218/2006
    Regolamento per i minori di quattordici anni in TV. Il Decreto disciplina l'impiego dei minori di quattordici anni nei programmi televisivi.

  • Legge 20 marzo 2003, n. 77
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
    La Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni. Ha l'obiettivo di promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio.
    I procedimenti che interessano i minori dinanzi l'autorità giudiziaria sono quelli in materia di famiglia ed in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali.
    Il minore ha diritto quindi di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, ha diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale.

  • Legge 11 marzo 2002, n. 46
    Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000
    Il Protocollo opzionale nasce dall'esigenza degli Stati Parte di contrastare i gravi fenomeni che vengono espressamente vietati dall'art. 1: vendita e prostituzione di bambini e pornografia con bambini.
    Il Protocollo impone agli Stati Parte di vigilare affinché le norme in esso contenute siano pienamente recepite dal diritto penale di ciascun Paese, in modo tale da perseguire con adeguate fattispecie di reato e relative sanzioni, quanti commettono atti collegati a transazioni o vendita di bambini, ad istigazione e/o sfruttamento della prostituzione e inerenti alla produzione, vendita e detenzione di materiale pornografico relativo a minori.
    Tra i reati contemplati dal protocollo vi è quello della sottoposizione del minore a lavoro forzato (vedi legge n. 148 del 25 maggio 2000).
     

  • Legge 4 aprile 2001, n. 154
    Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
    Questa legge tutela il minore da qualsiasi forma di violenza familiare. Elemento di rilievo è la possibilità che viene data al giudice di disporre l'allontanamento dell'imputato di violenze nelle relazioni familiari di lasciare immediatamente la casa familiare e di prescrivere il non avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima

  • Legge 28 marzo 2001, n. 149
    Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile

  • Legge 25 maggio 2000, n. 148
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e alla azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento adottate alla Conferenza generale dell'Organizzazione Generale del lavoro durante la sua ottantesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.
    Per forme peggiori di lavoro minorile la Convenzione n. 182 include:
    - tutte le forme di schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, compreso il reclutamento nei conflitti armati;
    - l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
    - l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti;
    - qualsiasi altro tipo di lavoro che, per la sua natura rischi di compromettere la salute, la sicurezza e la moralità del minore.

  • D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535
    Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

  • Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
    Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

  • Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113
    Disposizioni correttive al testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40

  • Legge 31 dicembre 1998, n. 476
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela di minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri
    Per quanto riguarda le adozioni, la Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce che, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione. La Convenzione stabilisce che il minore temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare ha diritto ad una protezione sostitutiva che può anche concretizzarsi per mezzo di una sistemazione in una famiglia o dell'adozione. Nell'adozione, nazionale od internazionale, deve essere sempre tutelato il superiore interesse del minore.
    Il nostro Paese, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione, tutela il minore che rimane privo della sua famiglia originaria, decretandone il diritto ad una nuova famiglia. Le leggi summenzionate hanno il fine di proteggere il minore in stato di abbandono od in difficoltà.

  • Legge 3 agosto 1998, n. 269
    Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù.
    La normativa penale volta alla prevenzione e repressione di ogni forma di abuso sessuale è stata di recente completamente riformata dalla legge n. 66/96 e dalla legge n. 269/98.
    Il corpus normativo introdotto dalle due leggi citate mira ad una tutela e protezione della vittima. La principale innovazione introdotta dalla legge n. 66/96 riguarda il mutamento della oggettività giuridica dei reati di abuso sessuale. Il codice Rocco li aveva relegati nella categoria dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, essi ora hanno assunto dignità di reati contro la persona, di conseguenza, la libertà sessuale costituisce un corollario insopprimibile di quella individuale. Inoltre, sono stati unificati in un unico reato, quello della violenza sessuale, i reati di violenza carnale e gli atti di libidine violenti, evidenziando come in entrambi i comportamenti siano eguali il disvalore sociale e il grado di offensività del bene giuridico tutelato.
    L'art. 11 che introduce l'art. 609 decies riguarda più da vicino il sistema della giustizia minorile. Infatti il comma 3 stabilisce che in ogni caso al minorenne venga assicurata l'assistenza dei servizi minorili del Dipartimento della Giustizia Minorile ed il comma 4 dispone che l'autorità giudiziaria si avvalga in ogni stato e grado del procedimento dei servizi della Giustizia Minorile.
    La legge 269/98 ha permesso all'Italia di allinearsi all'orientamento internazionale in materia di perseguibilità penale per il reato di pornografia minorile, nonché di perseguibilità penale extraterritoriale per i reati di violenza e sfruttamento sessuale dei minori.
    Pur riconoscendo la rilevanza dei contributi contenuti nella legge 66/96 corre l'obbligo di sottolineare che nel nostro ordinamento soltanto con la legge n. 269/98 ci si è posti lo specifico obiettivo di tutelare i fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico e morale.

  • Legge 23 dicembre 1997, n. 451
    Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia
    La legge permette al nostro Paese di adempiere a quanto disposto dalla legge n. 176/1991, poiché a tale Commissione sono attribuiti compiti di indirizzo e controllo sulla corretta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
    La Commissione chiede informazioni, dati, e documenti sui risultati delle attività svolte in materia dalle pubbliche amministrazioni e da altri organismi e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti, e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente alla normativa dell'Unione europea ed alla Convenzione dei diritti del fanciullo.

  • Legge 28 agosto 1997, n. 285
    Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza
    Questa legge è molto importante poiché istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e l'adolescenza.

  • Legge 31 dicembre 1996, n. 675
    Tutela delle persone fisiche e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
    Questa legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il "Codice Deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" del 3 agosto 1998 e previsto dal comma 2 dell'art. 25 della legge in oggetto,vieta la pubblicazione dei nomi e delle immagini dei minori coinvolti in fatti di cronaca, nonché la rivelazione di particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
    La tutela della privacy dei minori è garantita dalla "Carta di Treviso" del 5 ottobre 1990 la quale stabilisce che, nel caso di minorenni, il diritto alla riservatezza debba essere considerato sempre come primario rispetto al diritto di cronaca.
    La "Carta dei doveri del giornalista" dell'8 luglio 1993, nel rispetto dei principi della suddetta Carta, nonché di quelli contenuti nella convenzione ONU del 1989, impone al giornalista di non pubblicare il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca e di evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti e di valutare se la diffusione della notizia giovi all'interesse del minore.

  • Decreto Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
    Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
    Si basa su principi importanti tra i quali quello della "minima offensività del processo" e della "destigmatizzazione".
    Si ispira ad alcuni specifici principi strettamente connessi alla cosiddetta "finalizzazione educativa" (il processo non deve interferire sulla continuità educativa) e alla cosiddetta "attitudine responsabilizzante" del processo stesso, volta a promuovere nel minore lo sviluppo di competenze autoregolative ancorate a principi socialmente condivisi.
    L'intervento penale costituisce un momento altamente strutturato (in relazione ai vincoli, alle prescrizioni, agli obblighi che esso comporta) che svolge una funzione strutturante per la prospettiva di vita del minore, e quindi in questo senso preventiva, in quanto fornisce alcune coordinate attorno alle quali egli può costruirsi un diverso percorso evolutivo.
    Questo nuovo modo di intendere una possibile finalità delle sanzioni, che è proprio del D.P.R. 448/88, è frutto dell'attuale concezione della personalità del minore che non viene più vista come un insieme statico di caratteristiche psicologiche, ma come elemento in grado di rapportarsi ad un insieme complesso di condizioni.

Fonte: www.giustizia.it

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